Statuto della Fondazione “DON TARCISIO COMELLI”

Art.1 (Denominazione)

E’ costituita una fondazione denominata «Fondazione Don Tarcisio Comelli».

Art.2 (Sede)

La Fondazione ha sede in Vigevano (Pavia).

Art.3 (Finalità)

La Fondazione si propone di realizzare i seguenti scopi:

a) valorizzare e diffondere l’eredità spirituale, educativa e morale di Don Bruno Tarcisio Comelli;

b) favorire lo sviluppo delle attività della Associazione di Fedeli “Comunità di Santa Maria del Popolo”, voluta da Don Bruno Tarcisio Comelli, assicurando, allo scopo, la disponibilità dell’immobile di Via Cilea n. 2-3-4, parte integrante del patrimonio della Fondazione;

c) favorire l’educazione alla fede cristiana, alla cultura, alla carità, alla missionarietà, particolarmente nelle giovani generazioni, coerentemente con la testimonianza educativa che ha caratterizzato la missione sacerdotale di Don  Bruno Tarcisio Comelli

Gli scopi saranno perseguiti e realizzati con una particolare attenzione per il territorio della Diocesi di Vigevano.

La Fondazione non ha scopo di lucro. E’ fatto, perciò, espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante tutta la vita della Fondazione, salvo il caso che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

Art. 4 (Attività)

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) raccogliere, catalogare, gestire  e pubblicare i manoscritti di Don Bruno  Tarcisio Comelli ed i testi  delle Sue omelie e  dei Suoi discorsi; promuovere la pubblicazione dell’opera “omnia”;

b) istituire borse di studio e premi intitolati a Don Bruno Tarcisio Comelli o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

c) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti;

d) pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità o dar vita a giornali, riviste e pubblicazioni anche periodiche, provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente, sia indirettamente; dar vita ad altre iniziative nel campo dei mass-media;

e) favorire ogni iniziativa idonea a promuovere l’eredità spirituale di Don Bruno Tarcisio Comelli e, in genere, svolgere tutte le attività comunque intese alla realizzazione delle finalità statutarie, anche promuovendo il potenziamento ed il coordinamento di Comitati, Associazioni o Enti che,  cooperino ai fini statutari, con particolare riferimento alla Associazione di Fedeli “Comunità di Santa Maria Del Popolo ed alla “Confraternita di Santa Maria del Popolo” ;

f) concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;

g) partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

h) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto.

Art. 5 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dall’archivio dei manoscritti di Don Bruno Tarcisio Comelli;

b) dai diritti derivanti dalla utilizzazione e pubblicazione delle opere di don  Bruno Tarcisio Comelli;

c) dall’immobile posto a Vigevano in Vicolo Cilea n. 3-4-5;

d) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant’altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione e donazione, salva l’accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) dai contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l’accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

f) dai redditi, dalle entrate e dalle elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

Art. 6 (Entrate)

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) dai compensi e dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione, salve le limitazioni di cui al precedente articolo 5;

c) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari, convegni  e altre iniziative attinenti agli scopi statutari;

d) dai proventi delle attività economiche strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte.

Art. 7 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione. Composizione.)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati nel modo seguente:

-Membri di diritto:

a) Il Presidente dell’Associazione di Fedeli “Comunità di Santa Maria del Popolo”;

b) il Priore della “Confraternita di Santa Maria del Popolo”.

-Membri elettivi:

c) cinque membri indicati dalla Associazione di Fedeli “Comunità di Santa Maria del Popolo”, assicurando una particolare attenzione per gli enti attivi sul territorio che condividono le finalità della Fondazione, con riferimento all’Art. 3 comma c.

Se alla scadenza naturale del mandato coloro che sono legittimati alla designazione dei membri  non provvedono a dare comunicazione del relativo nominativo alla Fondazione, entro trenta giorni dalla richiesta,  il Consiglio di Amministrazione provvede all’integrazione mediante cooptazione di soggetto scelto a propria discrezione.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione. Durata e sostituzione dei componenti).

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, se rimangono assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive nell’arco del mandato.

In caso di rinuncia, morte o decadenza di un membro elettivo, il Consiglio di Amministrazione lo sostituisce, sino alla scadenza naturale del proprio mandato, mediante cooptazione, entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte o decadenza.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro di diritto, coloro che hanno titolo alla sua designazione ex art.8  provvedono entra trenta giorni a nominare un sostituto sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. In difetto, il Consiglio di Amministrazione provvede del pari alla cooptazione di un sostituto a norma del comma precedente.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione. Funzioni)

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l’esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti amministrazione, utilizzazione e disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  il Consiglio di Amministrazione:

a) discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione;

b) discute e approva il bilancio, preventivo e consuntivo, per ogni anno finanziario;

c) dispone il più conveniente impiego dei fondi e la erogazione delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio;  delibera sull’accettazione di beni, contributi e quote;

d) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti: sulla avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art.9); sulla eventuale cooptazione di nuovi membri, nelle ipotesi di cui ai precedenti artt.8) e 9); sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e la estinzione della Fondazione;

e) elegge il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente e può delegare ad essi poteri determinati, esclusi quelli di cui alle lettere b) e d) con facoltà, per il primo, di subdelega;

f) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni  con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

g) stabilisce gli eventuali rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione;

h) delibera sull’assegnazione di specifici incarichi, stabilendone eventualmente il relativo compenso;

i) può delegare a uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinate attività;

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera, con telegramma, con fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi ed anche verbalmente.

In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena eletto si riunisce invece su convocazione, anche verbale, del membro più anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla elezione del nuovo Presidente e, solo in caso di sua riunione in forma totalitaria, anche su ogni altro argomento venga concordemente posto all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in altro luogo purché in Italia, almeno tre volte l’anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne  sia fatta richiesta scritta da non meno di tre consiglieri.

All’inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice-Presidente.

È esclusa la delega del voto.

Art. 12 (Presidenza)

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;

b) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio a norma dell’art.10 lettera e);

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; ne esegue o ne fa eseguire i deliberati;

d) vigila sulla conservazione e l’uso dell’archivio e della biblioteca;

Può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale attiva e passiva della Fondazione in ogni ordine e  grado di giudizio, con facoltà di designare a tal fine avvocati e procuratori e sostituirli.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può nominare tra i suoi componenti anche un Vice-Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può revocare il mandato sia al Presidente sia al Vice-Presidente.

Sempre per gravi motivi e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può dichiarare la decadenza dei Consiglieri.

Art. 13 (Durata, trasformazione, estinzione)

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l’estinzione o la trasformazione della Fondazione.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altro ente o istituzione che abbia finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 (Esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede a redigere, entro il 30 aprile dell’esercizio successivo, il bilancio consuntivo, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa.

Entro il 31 dicembre di ogni anno approva, altresì, il bilancio preventivo per l’anno successivo.

Art. 15 (Rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui comitati, in quanto applicabili.